Obbligo di tenuta dei registri

Quali sono le domande più frequenti legate alla tenuta dei registri telematici? In questa sezione trovate le risposte.

No, la vidimazione non è più necessaria. La gestione telematica e le tecniche di autenticazione dei flussi dei dati permettono di garantire e certificare che le informazioni sono veritiere
on Mercoledì Settembre 14 by Super User
Vi sarà un unico registro dematerializzato dove vengono annotate tutte le operazioni previste dal Decreto n. 293 del 20 marzo 2015. Ovviamente ogni software ha la possibilità di gestire in modo "grafico" dei registri diversi ma il risultato finalà sarà un UNICO registro.
on Martedì Luglio 19 by Fabio Zinesi
Secondo il DM del 20/3/2015 sono obbligati ad effettuare le registrazioni di carico e scarico i soggetti che, per l’esercizio di attività imprenditoriale agricola o commerciale, detengono un prodotto vitivinicolo.
Tale obbligo è previsto anche per :
I titolari di stabilimenti o di depositi che effettuano operazioni per conto di terzi i quali devono effettuare le registrazioni nel proprio registro telematico, distintamente per ciascun committente, indicando i vasi vinari utilizzati;
I titolari di stabilimenti di produzione o di imbottigliamento dell'aceto i quali devono effettuare le registrazioni di carico e scarico secondo le indicazioni di cui agli allegati I e II del DM 20/03/2015 e all’articolo 19 della legge 20 febbraio 2006, n. 82
on Venerdì Settembre 16 by Super User

Sono esonerati dalla tenuta dei registri in forma telematica tutte le seguenti categorie:

  • i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri, con annesse attività di vendita diretta o di ristorazione;
  • gli esercenti l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti vitivinicoli confezionati che non effettuano alcuna trasformazione o manipolazione;
  • coloro che detengono in luoghi diversi dagli stabilimenti, dai depositi e dagli acetifici, i prodotti vitivinicoli tal quali, senza porre in essere alcuna trasformazione o manipolazione, per utilizzarli esclusivamente come ingredienti di alimenti e di bevande diversi dai prodotti vitivinicoli, succhi, di frutta, bevande aromatizzate a base di vino e le bevande spiritose;
  • i vettori o gli spedizionieri che detengono nei propri locali prodotti vitivinicoli confezionati;
  • i soggetti che effettuano attività di ricerca e sperimentazione, che detengono esclusivamente prodotti vitivinicoli sottoposti a pratiche e trattamenti enologici sperimentali autorizzati ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 606/2009 e dell’art. 5 del DM 30 luglio 2003
  • i rivenditori al minuto di piccoli quantitativi (5 litri o 5 kg) di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato e quelli di bevande da consumare esclusivamente sul posto;
  • gli operatori viticoltori non vinificatori (es. titolari di un fruttaio) e quelli che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere all’acquisto di altri prodotti e a condizione che non effettuino nessuna delle operazioni di cui all’art. 41 del Reg. 436/09 (In questo caso l’obbligo delle registrazioni è assolto con la presentazione della dichiarazione di raccolta uve e produzione vino e l’annotazione delle entrate e delle uscite nel verso della dichiarazione stessa);
  • i soggetti che non dispongono di stabilimenti e che detengono, presso i propri depositi, per la successiva rivendita all’ingrosso o al minuto, esclusivamente prodotti vitivinicoli confezionati da terzi, compresi coloro che hanno fatto imbottigliare, oppure che hanno fatto vinificare o produrre ed imbottigliare, da terzi per loro conto, a partire da prodotti vitivinicoli propri o acquistati
on Venerdì Settembre 16 by Fabio Zinesi
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